La cronologia delle leggi e delle sentenza che regolamentano l'ambiente Internet italiano.
Created by lareteingabbia on Sep 13, 2011
Last updated: 05/01/12 at 02:46 AM
Tags: internet regolamentazione leggi privacy diritto autore copyright italia rete neutralitÃ
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Per gli aggiornamenti e i provvedimenti in materia di banda larga, fibra ottica, nuova generazione mobile e altro ancora, Lareteingabbia.net!
http://lareteingabbia.net/
In meno di un mese il presidente dell’Agcom, passando per le stanze delle commissioni del Senato, ha detto tutto e il contrario di tutto. Da “andremo avanti” a “dobbiamo attendere che il Governo ci investa dei poteri necessari” fino all’ “emaneremo la delibera entro la fine del mandato”. Entro il 18 maggio, dunque. Tutt’intorno, l’atteggiamento ambiguo del sottosegretario Antonio Catricalà, i dubbi sulle reali possibilità che il testo dell’Authority sia considerato legittimo in sede europea e gli ulteriori (originali) irrigidimenti delle norme previste nel testo antipirateria, come l’oscuramento dei siti in sede amministrativa.
La confusione ormai regna sovrana su un provvedimento destinato a stravolgere le dinamiche della Rete nostrana come la conosciamo ora. Una confusione che a tratti appare voluta, scudo dietro il quale si nascondo gli ultimi atti dell’attentato che si sta consumando nei confronti della comunicazione online. E se questo può essere comprensibile (non giustificabile, comprensibile) per un organismo che ha da tempo svelato la sua mancanza di indipendenza nei confronti di alcuni poteri economici, non è assolutamente accettabile per quel Governo di tecnici nominato proprio per la sua presunta libertà dalle dinamiche corporative che ingessano da decenni il “sistema Italia”.
Catricalà, cercado di spiegare la posizione dell’Esecutivo, ha già toppato, svelando le storture delle dinamiche che viziano la messa a punto di un decreto tanto importante; ora non può che toccare a Monti fermare questo scempio, invitare gli attuali commissari Agcom a esercitare solo poteri di ordinaria amministrazione fino alla scadenza del mandato (leggi “obbligarli, semplicemente fermando il decreto che giace nel cassetto del sottosegretario”) e rimettere al Parlamento la discussione sulla riforma del diritto d’autore. In tema di Internet e digitale il premier è intervenuto in prima persona su beauty contest e Agenda Digitale. Non può esimersi dal farlo anche su questa fondamentale questione.
http://lareteingabbia.net/2012/04/13/la-schizofrenia-di-calabro-e-il-silenzio-di-monti/
Antiterrorismo e blog sequestrati d'urgenza senza passare dal Gip, abbinato all'ordine ai provider di inibire l'accesso al sito; Fulvio Sarzana spiega l'abuso di tale normativa (segui il link).
"Scrive il giudice: 'Non possono trovare applicazione riguardo ai blog le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, in quanto tale forma di comunicazione non può essere inquadrata nella nozione di stampato o prodotto editoriale, cui è estesa, ai sensi dell’art 1, legge 62/2001, la disciplina della legge sulla stampa'.
Ergo, secondo questa impostazione,dovremmo ritenere che, per esempio, un blog presente all’interno di una testata tradizionale, magari gestito da un giornalista, possa essere tranquillamente sequestrato, senza le garanzie previste dalla nostra Costituzione, per il semplice fatto che lo stesso blog sia ritenuto contenere affermazioni ritenute diffamatorie.
E ciò in quanto a tutta evidenza un blog, fatto di bit, non può essere equiparato ad uno stampato editoriale.
L’informazione on line diverrebbe a questo punto molto difficile da trattare, per le gravi conseguenze derivanti da una cancellazione “integrale” di un blog in vai preventiva, anziché di singole frasi o singole parole".
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/30/blog-sono-stampa-sequestrano-cronaca-deriva-autoritaria/213898/
Rubo dal blog di Massimo Mantellini questo passaggio dell’intervento del ministro della Giustizia Paola Severino al festival del giornalismo di Perugia. Come giusto e prevedibile la Severino ha dovuto rispondere alle domande sulla reintroduzione dell’ “ammazza blog”, tra le quali quella del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Enzo Iacopino, che si chiede perché una così marcata penalizzazione dei “diari online”. Così il ministro:
"Vede per quanto riguarda i blog il problema non è certo quello di vederli con sfavore; il problema è di reprimere anche lì l’abuso.
Cosa che è più difficile perché il giornale ha una sua consistenza cartacea, il giornalista è individuabile, l’editore anche, dunque è possibile intervenire. Il blog ha una diffusione assolutamente non controllata e non controllabile ed è capace di provocare dei danni estremamente più ampi del giornale, estremamente più diffusi.
Ecco perché io dicevo che bisogna vederne anche la parte oscura. E’ un fenomeno sicuramente positivo per certi aspetti, ma è un fenomeno nel quale si possono annidare tante cose negative. Può essere per esempio un punto criminogeno. L’anonimato che spesso accompagna questo tipo di comunicazione può anche incentivare all’uscita delle pulsioni… alla manifestazione delle pulsioni più oscure e normalmente represse, lo abbiamo constatato in tanti casi: Facebook come punto d’incontro e come punto dal quale poi nascono incontri che hanno conclusioni criminose estremamente gravi.
Quindi non si tratta certamente di un preconcetto; si tratta della sensazione che questo mondo vada regolamentato.
Che pur nella spontaneità che ne rappresenta la caratteristica non possa trasformarsi in arbitrio: e questo credo che sia un messaggio importante".
Dunque, partendo dall’inizio, secondo il ministro un blogger è incontrollabile solo perché può essere anonimo. Non serve spendere troppe parole sulla genericità di tale affermazione.
Il punto più preoccupante è il quadro che dipinge il ministro secondo il quale la blogsfera sarebbe totalmente deregolamentata. Insomma, non esisterebbe la possibilità di applicare norme che già esistono per reati (nel suo linguaggio “abusi”) come la calunnia o la diffamazione. Secondo la Severino invece bisogna importare altre regole, tra le quali, appunto, quell’obbligo di rettifica che non si consiclia assolutamente con l’attività del blogger, almeno non nei tempi e nei modi indicati dal famigerato comma figlio del precedente governo.
Voler considerare per forza la Rete come un far west gioca solo a favore di chi vuole imporle regole scellerate e deleterie della libertà di informazione; e in Italia abbiamo decine di esempi di settori iper regolamentati ma che dall’elefantiasi di norme, codici e codicilli hanno ricavato solo ingessatura da un lato e scorciatoie per i più furbi dall’altro.
Che poi l’opera di filtro critico esercitato dai giornalisti-Giornalisti e dai grandi giornali sulle notizie sia ancora scandalosamente necessaria è fuori dubbio (anzi lo è ancor più di prima; più aumenta la complessità della realtà circostante più si rende necessario tale esercizio di analisi e sistematizzazione); ma da qui a pensare che bisogna regolamentare le “pulsioni” di blogger e frequentatori dei social network francamente ci passa l’abisso che divide un buona governante da un finto educatore e pseudo psicologo sociale.
Dunque, ministro, faccia semplicemente ammenda e ritiri l’ammazza-blog. Sarebbe un bel gesto tecnico, e gliene saremmo grati.
http://lareteingabbia.net/2012/04/30/ministro-severino-non-ci-siamo/
Antiterrorismo e blog sequestrati d'urgenza senza passare dal Gip, abbinato all'ordine ai provider di inibire l'accesso al sito; Fulvio Sarzana spiega l'abuso di tale normativa (segui il link).
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/30/blog-sono-stampa-sequestrano-cronaca-deriva-autoritaria/213898/
L’esecutivo guidato da Monti prova a riportare in vita il famoso “ammazza blog”, la norma che, contenuta nella bozza del decreto giustizia, obbligherebbe i gestori di qualunque sito Internet alla rettifica così come è regolata per le testate registrate come tali, con prevedibili effetti di deterrenza su tutto quell’universo di commentatori e freelance della Rete nostrana.
http://lareteingabbia.net/2012/04/23/secondo-indizio/
A proposito di “Agenda Digitale per l’Italia di Domani“, gli si dedica un discreto spazio nel documento col quale gli uomini del presidente riassumono i primi cento giorni dell’Esecutivo.
Risulta confermata la volontà di farla viaggiare in parallelo agli obiettivi fissati da Europa2020, con la fine del decennio, appunto, indicata come scadenza per i piani che vedono al centro la liberazione dei dati delle pubbliche amministrazioni, “la trasparenza, la responsabilità e l’efficienza del settore pubblico”, il tutto “puntando ad alimentare l’innovazione e stimolare la crescita economica”.
Priorità vengono indicate nell’ “uso sociale della tecnologia, la realizzazione delle reti di nuova generazione e, più in generale, l’alfabetizzazione digitale”. Si parla dell’ormai celeberrima “cabina di regia”: “a questa spetterà il compito di coordinare l’azione delle amministrazioni centrali e territoriali: i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali e le Autorità indipendenti. La cabina di regia opererà su cinque fronti: Banda larga e ultra-larga (quasi 5,6 milioni di italiani si trovano in condizione di divario digitale, mentre sono almeno 3000 le località nel Paese che soffrono di un ‘deficit infrastrutturale’ soprattutto al Sud e nelle aree rurali), Smart Communities/Cities (l’Agenda digitale italiana stanzia nuovi finanziamenti per realizzare le piattaforme tecnologiche necessarie a consentire alle città di adottare la filosofia smart), Open data (si pensi che, nella sola Europa, il “valore” dell’informazione pubblica ammonta a circa 140 miliardi di euro l’anno), Cloud Computing e E-government (un esempio concreto è quello degli appalti pubblici, con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le imprese, dal 1 gennaio 2013, presenteranno alla Banca tutta la documentazione contenente i requisiti di carattere generale, tecnico ed economico)”.
Si parla poi di deroghe al patto di stabilità interno che permetteranno a diverse regioni di sfruttare per quest’anno, il prossimo e il 2014, circa un miliardo di euro per co-finanziare i fondi strutturali europei; di questa cifra, 423 milioni di euro sono indirizzati verso l’Agenda Digitale.
http://lareteingabbia.net/2012/02/26/il-nostro-giochino-preferito/
A proposito di “Agenda Digitale per l’Italia di Domani“, gli si dedica un discreto spazio nel documento col quale gli uomini del presidente riassumono i primi cento giorni dell’Esecutivo.
Risulta confermata la volontà di farla viaggiare in parallelo agli obiettivi fissati da Europa2020, con la fine del decennio, appunto, indicata come scadenza per i piani che vedono al centro la liberazione dei dati delle pubbliche amministrazioni, “la trasparenza, la responsabilità e l’efficienza del settore pubblico”, il tutto “puntando ad alimentare l’innovazione e stimolare la crescita economica”.
Priorità vengono indicate nell’ “uso sociale della tecnologia, la realizzazione delle reti di nuova generazione e, più in generale, l’alfabetizzazione digitale”. Si parla dell’ormai celeberrima “cabina di regia”: “a questa spetterà il compito di coordinare l’azione delle amministrazioni centrali e territoriali: i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali e le Autorità indipendenti. La cabina di regia opererà su cinque fronti: Banda larga e ultra-larga (quasi 5,6 milioni di italiani si trovano in condizione di divario digitale, mentre sono almeno 3000 le località nel Paese che soffrono di un ‘deficit infrastrutturale’ soprattutto al Sud e nelle aree rurali), Smart Communities/Cities (l’Agenda digitale italiana stanzia nuovi finanziamenti per realizzare le piattaforme tecnologiche necessarie a consentire alle città di adottare la filosofia smart), Open data (si pensi che, nella sola Europa, il “valore” dell’informazione pubblica ammonta a circa 140 miliardi di euro l’anno), Cloud Computing e E-government (un esempio concreto è quello degli appalti pubblici, con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le imprese, dal 1 gennaio 2013, presenteranno alla Banca tutta la documentazione contenente i requisiti di carattere generale, tecnico ed economico)”.
Si parla poi di deroghe al patto di stabilità interno che permetteranno a diverse regioni di sfruttare per quest’anno, il prossimo e il 2014, circa un miliardo di euro per co-finanziare i fondi strutturali europei; di questa cifra, 423 milioni di euro sono indirizzati verso l’Agenda Digitale.
http://lareteingabbia.net/2012/02/26/il-nostro-giochino-preferito/
Il “SOPA all’italiana” di Giovanni Fava viene approvato dalla Commissione Politiche Comunitarie il 20 gennaio e finisce come emendamento nelle Legge Comunitaria.
Controproposte in Parlamento e mobilitazione nazionale portano alla bocciatura del testo alla Camera il 1 febbraio.
http://lareteingabbia.net/2012/01/24/petizione-contro-il-fava/
La manovra del dicembre 2011 targata Mario Monti interveniva in maniera importante in materia di codice della privacy; tuttavia secondo gli avvocati Lisi e Garrisi non cambia quasi nulla.
http://punto-informatico.it/3368337/PI/Commenti/decreto-salva-italia-ma-quale-semplificazione-privacy.aspx
Italia.it. Progettato per essere un grandioso portale catalizzatore del turismo nel nostro paese, si è perso durante più di un decennio tra finanziamenti mastodontici e risultati ridicoli; ancora oggi, le sezioni sono elementari in grafica e contenuti, l'apporto multimediale è minimo, le potenzialità del web 2.0, delle sue logiche e dei suoi strumenti sono praticamente ignorate, gran parte delle sezioni sono dipendenti da altri siti e servizi, il plurilinguismo latita e i costi, già nel 2007, erano nell'ordine di 45 milioni di euro. Altri dieci milioni di fondi venivano annunciati nel marzo 2010 per il periodo che arriva fino a fine 2012, mentre a dicembre 2011 il Consiglio di Stato giudicava irregolare la gara d'appalto per il sito, aggiungendo un'ulteriore episodio di una vicenda davvero triste.
http://punto-informatico.it/3367506/PI/News/italiait-fermato-dal-consiglio-stato.aspx
Richiamando la sentenza della Corte Europea di aprile 2011 sul contenzioso SABAM – Scarlet, il Tribunale di Roma nel dicembre 2011 riteneva illegittima la richiesta di Mediaset di imporre a Google di sorvegliare “a monte” affinché sui suoi servizi non passino materiali protetti dal copyright del biscione. Non si può imporre ad un provider tale tipo di filtraggio preventivo.
Interessante l'ordinanza 337 del dicembre 2011 della Corte Costituzionale sul rapporto tra Internet e stampa.
http://scialdone.blogspot.com/%22%20%5Cl%20%22xzz1gtCrPxJv
Qual'è la situazione a novembre 2011 per il WiFi, visti gli undici mesi passati dall'abolizione delle restrizioni del decreto Pisanu? Ce lo spiega Wired.
http://daily.wired.it/news/internet/2011/11/25/wi-fi-abrogazione-decreto-pisanu-65499.html
Si può, in un paese democratico, sequestrare 493 siti Internet perché si presume che, avendo nell’URL il nome di un marchio registrato, essi siano responsabili di violazioni di dritto d’autore? Si può bypassare il momento del controllo caso per caso e intervenire invece con la solita scure, credendo sulla parola al proprietario del marchio che ci dice “vendono i miei prodotti in maniera illecita, tutti, o almeno potrebbero farlo, ne sono sicuro”? Evidentemente no, ma ci hanno provato. Anzi, per un po’ ci sono riusciti.
Ripercorriamo le fasi della vicenda: il 29 settembre 2011 il GIP di Padova Lara Fortuna firma un provvedimento per il sequestro preventivo di ben 493 siti a seguito della denuncia della società proprietaria del marchio di abbigliamento “Moncler”. Il marchio stesso sarebbe stato sfruttato in maniera illecita dai suddetti spazi online; nello specifico infatti le accuse sono commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti con segni mendaci. Come spiegava l’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito “sembra proprio che il semplice nome di dominio associato al sito sequestrato, sia stato considerato di per sé elemento da cui far scaturire l’illecito contraffattorio. Si tratta quindi in verità di un vero e proprio “sequestro preventivo” di nomi di dominio, “camuffato” da inibizione all’accesso per gli utenti italiani. La richiesta giunta ai provider italiani, inoltre, in ordine alla ricerca attiva delle centinaia di siti internet da oscurare, contrasta contro l’elementare principio in base al quale i provider non possono essere considerati a tutti gli effetti gli sceriffi della rete. Il precedente rischia di ripercuotersi seriamente sulle vendite effettuate tramite i portali di commercio elettronico quali Ebay, che potrebbero essere chiamate a rispondere in concorso con coloro che vendono beni ritenuti contraffatti su internet, e vedersi cosi chiuse le pagine delle inserzioni attraverso lo strumento del sequestro preventivo”.
Poche settimane dopo la sentenza veniva impugnata da Assoprovider e AIIP davanti al Tribunale della Libertà di Padova. Il 2 novembre 2011 su Wired Alessandro Longo scriveva: “Ho scoperto che in Italia al momento sono oscurati 6 mila siti web, di cui solo 900 per pedopornografia. 2.500 lo sono per scommesse/giochi non autorizzati. Il resto sono per reati di contraffazione, violazione del diritto d’autore, persino (raramente) diffamazione. Si spiega così la rabbia dei provider. La buona notizia è che per la prima volta hanno avuto la possibilità di opporsi contro un ordine di oscurare i siti […] Significa che ora c’è un arma in più contro l’abuso di oscuramento di siti web: almeno un Tribunale ha considerato legittimo il tentativo dei provider opporsi all’ordine. In ballo c’è la tenuta della libertà d’espressione online. Se passa l’idea che è così facile oscurare centinaia di siti in un colpo solo, con il concetto del “sequestro preventivo”, allora rischiano tutti coloro che si scagliano contro politici e aziende scorrette. Ricordiamo che il caso Moncler ha riguardato anche domini vuoti, senza un sito attivo, solo per la futura eventualità che potessero essere utilizzati per vendere prodotti contraffatti.
Per di più, è pericoloso per lo stesso funzionamento di internet che si ecceda con gli oscuramenti di indirizzi ip. Ognuno di questi infatti può avere sotto più di un sito web. Tutti vengono oscurati per il blocco del loro ip: anche quelli che non c’entrano niente con la sentenza”.
Dunque mi viene in mente: e se io mi chiamassi Gianni Moncler e avessi aperto un blog per esprimere le mie opinioni in merito al sindaco del mio paese? Un’azienda mi avrebbe tappato la bocca. E se semplicemente questo blog fosse collegato allo stesso indirizzo IP di un “vendomoncler.org”? Non potrei più esprimere un parere come “questo tipo di meccanismo somiglia ad una censura irrispettosa della libertà d’espressione e delle garanzie costituzionali che devono essermi garantite in uno stato democratico”.
E così ieri arrivava il dissequestro dei siti da parte del Tribunale del riesame di Padova, che specificava: “il provvedimento impugnato tende effettivamente a connotarsi per esorbitanza rispetto alla concreta acquisizione di elementi fattuali che consentano di evidenziare, chiaramente, acclarate condotte di contraffazione di capi con marchi Moncler”. Per la prima volta si dà ascolto ai provider e si instaura il principio che il sequestro preventivo (quello stabilito dal tribunale prima del processo) va usato con parsimonia, anche sul Web. Si riporta poi alla giusta dimensione l’onere della prova: “non ci basta una lista, cari amici della Moncler. Vogliamo prove, caso per caso. Siamo la magistratura, non una mannaia a gettoni”.
Speriamo solo che il sistema abbia imparato la lezione.Come spiegava l'avvocato Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito: “Nonostante infatti la Corte di Cassazione abbia ammesso il sequestro preventivo di un sito ( nel famoso caso Pirate Bay, ma per reati molto diversi da quelli per i quali si sta procedendo, ovvero la violazione della legge sul diritto d’autore) va detto che in quel caso ( già per sé discusso) il GIP di Bergamo non aveva disposto l’ “oscuramento diretto” di siti internet bensì l’ impedimento all’accesso al sito tramite blocco dei DNS per i cittadini italiani, secondo un iter argomentativo che già aveva dato luogo a roventi polemica in dottrina. Nel caso trattato dal GIP di Padova sembra proprio che il semplice nome di dominio associato al sito sequestrato, sia stato considerato di per sé elemento da cui far scaturire l’illecito contraffattorio. Si tratta quindi in verità di un vero e proprio “sequestro preventivo” di nomi di dominio, “camuffato” da inibizione all’accesso per gli utenti italiani. La richiesta giunta ai provider italiani, inoltre, in ordine alla ricerca attiva delle centinaia di siti internet da oscurare, contrasta contro l’elementare principio in base al quale i provider non possono essere considerati a tutti gli effetti gli sceriffi della rete”. Il precedente rischia di ripercuotersi seriamente sulle vendite effettuate tramite i portali di commercio elettronico quali Ebay, che potrebbero essere chiamate a rispondere in concorso con coloro che vendono beni ritenuti contraffatte su internet, e vedersi cosi chiuse le pagine delle inserzioni attraverso lo strumento del sequestro preventivo”.
http://lareteingabbia.net/2011/11/05/la-ritirata-dei-sequestratori-di-massa/
Nel consiglio del 3 novembre 2011 l'Agcom approvava la delibera contenente interventi regolamentari relativi all’interconnessione IP e alla interoperabilità per la fornitura servizi VoIP. Ne parlava sul suo blog il commissario “dissidente” Nicola D'Angelo: “Con questa delibera viene disposta la migrazione delle reti telefoniche su protocollo internet. Una vera e propria rivoluzione che consentirà anche ai piccoli operatori di ampliare le proprie offerte con altri pacchetti VoIP di qualità e a costi inferiori. Un provvedimento quindi che avrà, in breve tempo (entro il 1 gennaio 2013), effetti positivi sulla qualità delle reti e dei servizi per famiglie e aziende”.
Il 25 ottobre 2011 la Corte di Giustizia Europea emetteva una sentenza in merito alla competenza giurisdizionale nei casi di diffamazione e reati contro la personalità online, stabilendo che è il giudice del paese nel quale la vittima risiede ad essere competente all'interno del territorio dell'Unione; la Corte stabilisce altresì che la vittima può "adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia (o sia stata) accessibile, ai fini di un’azione di risarcimento per la totalità del danno. In tal caso tali giudici sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato in cui essi si trovano". Per approfondire, gli avvocati Fulvio Sarzana e Giusella Finocchiaro . Come spiega Guido Scorza , poi, con la sentenza la Corte ha “chiarito che la direttiva sul commercio elettronico va interpretata nel senso che al prestatore di un servizio della società dell’informazione non può, in nessun caso essere applicata una disciplina nazionale in materia di responsabilità che comporti effetti e/o conseguenze più severe di quelle cui il prestatore medesimo andrebbe in contro applicando la disciplina vigente nel Paese nel quale è stabilito. Fuor di giuridichese questo significa che un internet service provider – poco conta che si fornisca hosting, caching o mere conduit – è soggetto, in materia di responsabilità civile, in ogni caso alla disciplina del Paese nel quale ha scelto di stabilirsi e non in quella del Paese nel quale eroga i propri servizi almeno ogni qualvolta quest’ultima comporterebbe per lui un più severo regime di responsabilità. Tale principio, spiegano i Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si pone l’obiettivo di garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione prestati dagli internet service provider, consentendo a questi ultimi, all’atto dell’avvio della loro attività, di nutrire una ragionevole certezza circa le regole di diritto da rispettare e le conseguenze di ogni eventuale violazione”.
Guido Scorza riferiva di una nuova sentenza del Tribunale di Roma datata 20 ottobre 2011 nella quale si rafforzano alcuni fondamentali principi in materia di responsabilità degli intermediari. Il contenzioso era tra RTI e la società di diritto statunitense Choopa LLC: “responsabilità civile dell’hosting provider sussiste nelle 'sole ipotesi in cui esso non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’Autorità giudiziaria od amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure all’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete, non abbia provveduto ad informare l’autorità competente' […] una diffida da parte del titolare dei diritti – RTI nel caso di specie – che non contenga 'una dettagliata e specifica indicazione dei video da rimuovere e delle relative pagine web' non è idonea a far sorgere, in capo al fornitore di servizi di hosting alcun obbligo né responsabilità essendo, a tal fine, necessaria una puntuale segnalazione, contenente gli estremi identificativi dei singoli contenuti da rimuovere perché asseritamente pubblicati in violazione di altrui diritti [...] non è 'concedibile nei confronti di un soggetto ritenuto non responsabile [n.d.r. il fornitore di servizi di hosting nel caso di specie] un provvedimento inibitorio destinato a prevenire possibili condotte illecite altrui non ancora realizzate, non essendo esigibile nei confronti di Choopa [n.d.r. il fornitore di hosting], in quanto hosting provider passivo, l’esercizio di un controllo preventivo in riferimento a tutti e ciascuno dei contenuti che fossero ospitati sui siti dei propri server'. La sintesi del provvedimento andrebbe scolpita in maniera indelebile nella giurisprudenza in materia di responsabilità degli intermediari della comunicazione: è onere esclusivo del titolare dei diritti segnalare, in modo puntuale, i contenuti che ritiene illecitamente pubblicati attraverso i servizi del fornitore di hosting e non sussiste alcuna responsabilità di quest’ultimo per tale eventuale pubblicazione. Il fornitore di hosting, peraltro, non può essere richiesto dal Giudice – come, al contrario, sfortunatamente, spesso sin qui accaduto, di evitare la pubblicazione, neppure accaduta ma solo eventuale, di contenuti analoghi a quelli originariamente segnalati giacché un simile provvedimento costituirebbe una violazione del principio secondo il quale non può essere imposto agli intermediari della comunicazione un obbligo generale di sorveglianza”
Le prime ratifiche dell'Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). ad apporle Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore e Sud Corea. La formulazione ratificata è una specie di copia della legislazione USA, e prevede anche la proibizione della vendita di dispositivi che permettono la duplicazione illegale dei contenuti.
http://punto-informatico.it/cerca.aspx?s=acta&t=4&o=0&p=2
Nella seconda metà del 2010 sarebbero state 837 le richieste pervenute a Google dalle autorità italiane in merito alla consegna di dati sul traffico degli utenti a fini investigativi. Nel 60% dei casi Mountain View ha acconsentito.
http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/userdata/
Viene presentato il progetto di legge S2951; firmato dal senatore Anotno Tomassini (Pdl) e altri, è il terzo tentativo in pochi mesi (dopo quelli di Giovanni Fava ed Elena Cementero) di intervenire nell'area della responsabilità degli intermediari.
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37460.htm
All'inizio di ottobre 2011 il Tavolo Romani sembrava naufragare definitivamente, con l'annuncio dell'uscita di Telecom; al suo posto salivano invece le quotazioni di F2i, che intende portare la fibra in tutta Italia tramite MetroWeb. A novembre l'Agcom approvava il regolamento che riguarda le procedure per la messa in atto dell'NGN.
Un nuovo tentativo di introdurre la "legge bavaglio" e il suo famoso Comma 29 sulla rettifica per i blog. Questa parte è stata via via limata e poi cancellata a seguito delle proteste arrivate da una favolosa mobilitazione nel paese. Ma il DDL è sempre nel cassetto pronto a rispuntare.
http://lareteingabbia.net/
Il Tribunale di Bologna stabiliva in un'ordinanza che il gestore di un forum online non è responsabile della pubblicazione di contenuti diffamatori da parte di terzi, e che un provvedimento finalizzato all'identificazione dell'autore dei suddetti contenuti è vincolata all'accertamento dell'avvenuto reato.
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/09/SKMBT_C55211090518410-1.pdf
Arrivano le definitive “Linee guida per i siti web delle PA 2011”, mentre nelle stesse ore sul sito della DigitPa compariva la bozza delle regole tecniche in materia di conservazione e trattamento dei documenti informatici; la bozza veniva sottoposta ai commenti pubblici per un mese.
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Con un provvedimento il Garante della Privacy ribadiva l'obbligo per i siti online di oscurare numeri di telefono, delle targhe atuomobilistiche, degli indirizzi di residenza e domicilio riferiti alle persone citate in un provvedimento giudiziario di custodia in carcere; alla base c'è il rispetto del principio di pertinenza.
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Viene presentata la proposta di legge C4549, firmato dall'on.Elena Cementero e mirante a modificare gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, quello che recepisce la direttiva 2000/31/CE (sulla "Responsabilità dei prestatori intermediari"). La proposta parte dal presupposto che la direttiva solleva gli intermediari da responsabilità qualora utenti dei servizi commettano reati solo quando è accertato che lo stesso intermediario era ignaro della presenza del suddetto contenuto. Dunque, affermano i proponenti, in tutti quei casi nei quali l'intermediario (che sia esso provider di connessione o di servizi telematici) viene informato, da qualunque soggetto, in merito ad una violazione perpetrata sulle sue reti, esso deve intervenire per risolvere il problema. Il punto critico della proposta è che si salta il momento nel quale viene accertato che un contenuto genera reato, il che spetta alla magistratura e a nessun altro. Inoltre, nonostante si riconosce all'intermediario di non avere obblighi di sorveglianza, si spinge affinché egli implementi dei filtri contro la pubblicazione di materiale, ad esempio, in violazione di copyright. Si arriva addirittura a pensare di chiedere agli intermediari “la sospensione della fruizione dei servizi dei destinatari di tali servizi che pongono in esame violazioni dei diritti di proprietà industriale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte degli stessi soggetti”. Cioè, non si deve far pubblicare di nuovo a quel soggetto quel contenuto, imboccando la china pericolosa che porta fino alla richiesta di impedire l'accesso al servizio e, perché no, alla Rete Internet.
Questa proposta sembra essere la fotocopia di quella presentata solo un paio di settimane prima dall'on. Fava.
http://lareteingabbia.net/
Viene presentato il disegno di legge n. 4511 intitolato "Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell'informazione". Firmato dall'onorevole leghista Giovanni Fava, esso mira ad introdurre un principio di responsabilità diretta nei confronti degli ISP nel caso di contraffazione e rivendita sulle proprie reti di prodotti che hanno un mercato dedicato, come ad esempio quelli farmaceutici. Dunque, un nuovo tentativo di scaricare un pesante onere su intermediari e fornitori di servizi online, che al limite sarebbero costretti a rimuovere o oscurare un contenuto su segnalazione di qualunque cittadino.
A dicembre Fava prova ancora ad introdurre una norma che interviene sul regime di responsabilità degli intermediari disponendo che alla segnalazione di un titolare di diritti un intermediario della comunicazione online deve rispondere, subito e a prescindere dalle prove, con la rimozione dei contenuti.
http://www.guidoscorza.it/?p=2982
Il dr. Giancarlo Mancusi, Pubblico Ministero in forza presso la Procura della Repubblica di Bergamo, già protagonista del sequestro italiano della Baia dei Pirati (vedi prossimo capitolo) predispone la disconnessione del blog www.il-giustiziere- lafabbricadeimostri.blogspot.com di Stefano Zanetti. Rendere inaccessibile un post diffamatorio non lascerebbe certo sconcertati, tutt’altro. Ma le disposizioni del pm fanno sì, in prima battuta, che tutti i provider rendano inaccessibili gli indirizzi IP a cui fa riferimento il blog; rendendosi conto che questo causerebbe l’oscuramento di tanti altri siti e servizi che con il caso specifico non hanno nulla a che vedere, si ordina a Google di oscurare il singolo blog, lasciando comunque irraggiungibili centinaia di altri post e contenuti leciti.
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Il giornalista di Ragusa Carlo Ruta veniva condannato dalla prima sezione della Corte d'Appello di Catania per il reato di stampa clandestina, disciplinato dall'articolo 16 della legge sulla stampa (n.47 dell'8 febbraio 1948). Già condannato dal tribunale di Modica nel 2008, Ruta dovrà ora versare 150 euro di multa; il suo blog Accadeinsicilia, focalizzato su inchieste riguardanti politica e collusioni con la mafia, era stato citato in giudizio dal procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera, che si dice danneggiato dai contenuti dello spazio online. A Catania si stabilisce ora che il blog necessitava di una registrazione presso un tribunale perché deve essere equiparato ad un giornale cartaceo; in mancanza di registrazione opera dunque in clandestinità. L'avvocato di Ruta, Giuseppe Arnone, ha già annunciato il ricorso in Cassazione, perché ritiene la sentenza “gravemente illiberale in quanto non tiene in adeguata considerazione i principi costituzionali che garantiscono la libertà di stampa e d'informazione: elementi essenziali della democrazia”.
Il precedente che si crea, infatti, rischia di gettare nella clandestinità migliaia di siti e blog: chi stabilisce la “necessità di equiparazione alla stampa cartacea”?
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Scade il termine ultimo per l'attuazione delle norme contenute nella direttiva cosiddetta e-privacy 2009/136/CE; essa modifica la 2002/58/CE che riguarda il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Questa nuova direttiva contiene alcune importanti prescrizioni: la prima è il “security breach notification”, secondo il quale il fornitore di comunicazioni elettroniche in caso di avvenuta violazione di dati personali deve comunicare tempestivamente sia all'autorità sia ai soggetti interessati, corredando il tutto col dettaglio delle misure che intende implementare per attenuare gli effetti delle violazioni. Subito dopo le nuove regole sui cookie, per l'utilizzo dei quali occorrerà sempre l'esplicito consenso dell'utente. Lo stesso regime varrà per le comunicazioni commerciali, che dovranno prevedere anche espliciti meccanismi di opt-out.
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Viene pubblicato in G.U. il decreto del ministero della Giustizia n.44 del 2011 relativo al processo telematico. Venivano così rimpiazzate le regole contenute nel d.p.r. n.123 del 13 febbraio 2001 e nel decreto del ministero della Giustizia del 17 luglio 2008. Le nuove norme, in vigore dal 18 maggio 2011, contemplano l'uso della Posta Elettronica Certificata così come regolamentata nel CAD. Si prevedere che gli indirizzi di PEC dei soggetti interessati siano disponibili attraverso il portale dei servizi telematici e il registro generale degli indirizzi elettronici. Si parla poi del fascicolo informatico, che conterrà tutti gli atti del processo in formato digitale.
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Il giudice Muscolo della Nona Sezione del Tribunale Civile di Roma emette una sentenza prima al mondo: ordinava infatti a Yahoo! Italia di rimuovere tutti i link che portavano a versioni pirata del film iraniano About Elly e lo inibiva a presentarli ancora tra i risultati di ricerca. Siamo di nuovo all'abc dell'intermediazione. Ma c'è di più: il giudice infatti specifica che Yahoo non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link riconoscendo la non responsabilità del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni (cosa scontata ma sembra ogni volta una conquista) ma da un altro lato afferma che “una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di alcuni siti è in condizione di esercitare un controllo successivo e impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo materia del contendere la eliminazione dei contenuti dei siti pirata”. Il tutto alla luce del fatto che la società di produzione cinematografica PFA avesse scritto una lettera a Yahoo! Italia per metterla a conoscenza dei siti pirata stessi; “la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso– continua il giudice nella sentenza – lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale”, e lo espone dunque a condanne, non essendo più la situazione ricompresa nel safe harbor europeo. L'unicità della sentenza risiede anche nel fatto che di solito questo tipo di ordini vengono dati ai gestori degli spazi web o ai content provider (come Youtube) e non ai siti di indicizzazione. E così Opengate Italia, la società che ha portato in tribunale Yahoo! Italia, affermava per bocca del suo presidente Tullio Camiglieri, che i prossimi obiettivi saranno Google e lo stesso Youtube. Dunque, sembrava palesarsi il principio secondo il quale un motore di ricerca è obbligato a rimuovere i link che portano a materiale illegale se viene genericamente a conoscenza della loro esistenza dopo una segnalazione, principio che avrebbe potuto creare una situazione nella quale i search engine vengono ricoperti di richieste in tal senso e devono provvedere, pena l'essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai siti dei quali si presenta il link tra i risultati. In ogni caso, Yahoo! Italia annunciava subito ricorso in appello contro al sentenza, mentre a metà luglio 2011 arrivava la revoca della sentenza ad opera della Sezione Specializzata in proprietà intellettuale del Tribunale di Roma; secondo quest'organo la PFA Films deve indicare specifici indirizzi web da oscurare e comunicarli al search engine, e non può limitarsi ad indicare un “generico riferimento ad alcune tipologie di contenuti”. Inoltre, l'onere probatorio grava sul titolare dei diritti, che deve dunque dimostrare la titolarità oltre che il carattere abusivo dei singoli atti di messa a disposizione del pubblico di ciascun contenuto di cui chiede la rimozione e/o l'inibitoria alla diffusione o all'accesso”; principi che nello specifico valgono il doppio, perché oltre ad essere stati riaffermati dopo aver pericolosamente vacillato si applicano al fatto che è stata riconosciuta la non totalità della paternità da parte della PFA sui contenuti “piratati”. La Sezione Specializzata concludeva il suo intervento con una dichiarazione di principio, riaffermando la necessità che nel bilanciamento dei diritti di tutti gli attori in gioco in questo tipo di questioni (utenti, detentori di diritti ed intermediari) venga “assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione”.
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Tornava in vetrina il tema del diritto
all'oblio, quando un Tribunale di Chieti, sezione di Ortona,
nella persona del giudice Rita Carosella condannava la testata
online abruzzese Primadinoi.it a cancellare un articolo
riguardante l'arresto di due persone e a risarcire le stesse con
5mila euro per i danni patiti. La vicenda prende vita con il
pezzo che, pubblicato nel marzo del 2006, dava conto
dell'arresto dei due per tentata estorsione; la posizione della
coppia veniva in seguito archiviata, ma nonostante l'articolo
fosse stato puntualmente aggiornato dai redattori a cinque anni
di distanza esso va cancellato con la motivazione che
“l'articolo, ormai acclarata l'infondatezza delle tesi accusatorie
al tempo formulate nei loro riguardi, li danneggiasse
nell'immagine, decoro e riservatezza”; il diritto alla privacy
verrebbe così anteposto al diritto di cronaca perché la raccolta e
il trattamento dei dati personali hanno superato i tempi di
“necessaria conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e successivamente trattati”, generando
così un danno ai soggetti interessati.
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Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida del Garante della privacy in merito al trattamento dei dati personali sul web da parte dei soggetti pubblici (“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”), e poche settimane dopo si specificava che per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate e la Presidenza del Consiglio dei Ministri esistono larghe eccezioni alle norme contenute nel nuovo CAD.
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Si discute nel Parlamento italiano per
l'approvazione di un nuovo articolo del codice penale, il 50-bis,
che prevederebbe il reato di “istigazione a pratiche alimentari
che possono condurre all'anoressia o alla bulimia”, il che
avrebbe dirette ricadute anche sul mondo del web
nostrano, nel quale si contavano nell'ultimo anno circa 300mila
spazi web cosiddetti pro-ana. Questo nuovo articolo
introdurrebbe un reato punibile con pene fino ad un anno di
carcere e una sanzione fino a 50mila euro, pene che sarebbero
raddoppiate se venisse coinvolto un minore di 14 anni e
triplicate se l'istigazione dovesse portare alla morte di un
minore.
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La quinta sezione della Cassazione, la stessa della sentenza appena citata, confermava una decisione del Gip di Milano nella quale si legittimava il sequestro preventivo di un articolo pubblicato online; nel riconoscere che nessun ostacolo si possa frapporre fra un articolo e la sua diffusione online in quanto manifestazione del pensiero, la Corte specificava che questo tipo di manifestazione "non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate".
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Il senatore e capogruppo del Pdl in Commissione di vigilanza Rai Alessio Butti presentava il disegno di legge “Disposizioni per garantire i principi di neutralità della Rete e promuovere condizioni di concorrenza e sviluppo sostenibile nel contesto di Internet” che intende "favorire le condizioni per la massima diffusione di Internet ed il superamento del divario digitale in un contesto di mercato e di concorrenza". All'art.3 comma 1 si prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con le regioni, adotti un programma triennale di sviluppo e diffusione della connettività a banda larga, affidando all'Agcom il compito di sorvegliare affinché i provider non violino la neutralità della Rete.
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Ma la fine di dicembre è caratterizzata dall'approvazione del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) tramite il Decreto Legislativo 235/2010 (inserito in GU il 10 gennaio 2011) del 22 dicembre 2010.
Esso va a sostituire il CAD inserito nel nostro ordinamento con il D. Lgs 82/2005 subito integrato dal decreto 159/2006.
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Il 4 novembre 2010 su Wired.it il giurista Stefano Rodotà proponeva l'inserimento del diritto all'accesso ad Internet tra quelli fondamentali tutelati in Costituzione; Rodotà affermava che “una cittadinanza amputata della dimensione digitale non sarebbe più una cittadinanza, perché escluderebbe la persona dalla dimensione globale […] La conoscenza va vista come un bene pubblico globale, non solo rivedendo categorie tradizionali come quelle del brevetto e del diritto d’autore, ma evitando fenomeni di “chiusura” di questo “common”, che caratterizza la nostra società come quella “della conoscenza”. L'apprezzamento dal mondo della politica è arrivato pressoché unanime, e a dicembre arrivava in Parlamento il disegno di legge 2485 che , firmato da 16 senatori, puntava a dare inizio all'iter di inserimento di questo “diritto 2.0”, anche se a mesi di distanza di concreto si è mosso poco. Almeno a livello nazionale, perché in fondo un primo risultato istituzionale è arrivato al comune di Venezia, che inaugurava l'anno nuovo inserendo nello Statuto comunale questo emendamento:”Il Comune di Venezia considera la rete internet un’infrastruttura essenziale per l’esercizio dei diritti di cittadinanza; concorre a garantire ai cittadini e a chi visita la città l’accesso alla rete internet in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale; adotta procedure atte a favorire la partecipazione dei cittadini all’azione politica e amministrativa tramite la rete internet, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali e si adopera per favorire la crescita della cultura digitale con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione”. Al tutto seguiva l'istituzione di corsi di alfabetizzazione digitale e la progettazione di 200 hotspot urbani.
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Il Garante della privacy obbligava Google a fornire dettagliate indicazioni ai cittadini riguardo i percorsi delle Google Car, così da permettere loro di sottrarsi alla cattura di immagini del servizio di mappatura stradale. Nello specifico, sul proprio sito la società di Mountain View dovrà pubblicare gli itinerari delle Gcars tre giorni prima che vadano in strada e gli stessi veicoli dovranno essere resi riconoscibili. Per le città sono contemplati anche annunci su giornali e radiofonici. Si tratta del primo provvedimento del genere in Europa. Solo pochi giorni prima la Procura di Roma apriva un'inchiesta su Google Street View nella quale si muoveva un'accusa contro ignoti per interferenza illecita nella vita privata.
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Il senatore Butti (Pdl) presenta un disegno di legge che punta ad inserire nell’art.65 della legge n.633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore il divieto di utilizzo o riproduzione di un articolo di attualità senza la previa autorizzazione dell'editore, ottenuta tramite un accordo economico, in alternativa all'attuale norma vigente che prevede:“Gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato“. Oltre ad essere un altro esempio della mentalità che spinge il legislatore, la norma sembra essere anche inutile visto che la maggioranza degli articoli online porta già in calce il marchio riservato e dunque rende già fuori legge la loro riproduzione. I promotori della legge nello specificare le proprie intenzioni parlano della volontà di evitare che strumenti come i motori di ricerca traggano profitto dall'altrui ingegno.
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La Corte di Cassazione vietava l'utilizzo di Facebook e social network agli arresti domiciliari, ricomprendendoli negli altri tipi di comunicazione con le persone non conviventi vietati nella condizione di fermo domiciliare (l'uso di Internet con funzione “conoscitiva e di ricerca” resta però ammesso).
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Delibera dell'Agcom 608/10/CONS (“Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica”) in attuazione del Decreto Romani (Decreto Legislativo n.44 15 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”). Con essa l'Autorità propone uno schema di regolamento con il quale si autoassegna il diritto di ordinare la rimozione di contenuti segnalati come in violazione del diritto d'autore. il potere di oscurare siti sospettati di facilitare la pirateria fa sorgere almeno tre ordini di problemi: il primo è che, unico caso nel mondo occidentale, ad un organismo amministrativo vengono rimessi poteri che spettano alla magistratura, assurdo in quanto entrano in ballo diritti costituzionalmente tutelati come la libertà di manifestazione del pensiero sul quale solo un organo costituzionale può decidere (la magistratura, appunto); il secondo è che quasi certamente l'Agcom verrà sommersa da un numero di richieste da parte dei detentori di diritti che la manderanno in tilt; l'ultimo, è il chiaro interesse delle reti televisive del Presidente del Consiglio a che il Web venga riportato il più possibile in una logica più vicina al tubo catodico che al router. Una vera e propria censura contro la quale si sollevavano proteste dal mondo della Rete coinvolgendo una larghissima schiera di attori. L'Autorità così correggeva il tiro, poi apriva una nuova consultazione fino ad arrivare ad una moratoria sull'iniziativa la cui scadenza è prevista a novembre 2011.
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L’assessore regionale del Pd Mario Di Carlo è stato condannato insieme ad altri (tra cui la giornalista Barbara Palombelli) in primo grado per aver diffamato il sindaco di Roma Gianni Alemanno in merito alla vicenda dello stupro avvenuto il 16 aprile 2008 a La Storta ai danni di una ragazza del Lesotho. Le e-mail che Di Carlo aveva scambiato con i suoi colleghi erano finite su Dagospia, il blog di Roberto D’Agostino (la cui posizione è stata stralciata nel processo), facendo scattare la denuncia.
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Il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha proposto, insieme al sottosegretario alle Comunicazioni Paolo Romani, il “Codice di autodisciplina a tutela della dignità della persona sulla rete Internet”. In sostanza, gli operatori del web (dagli ISP ai content provider fino agli host provider) si impegnano ad aderire al progetto “Internet mi fido” e ad applicare un bollino di garanzia sulle home page dei siti che certifichino come i contenuti di quel sito siano tutti nel pieno rispetto della dignità e delle libertà delle persone. Detto così sembra niente male. Ma questo codice in realtà è poco “auto”: infatti, la bozza definitiva si presenta come un’imposizione preventiva e dall’alto agli operatori del web da parte di ministeri. E quello che contiene sembra essere ancora peggio: si cerca sostanzialmente, di nuovo, di responsabilizzare gli ISP (denominati Access Provider) a ricercare e rimuovere i contenuti illeciti, comunicarlo agli utenti (modalità di protesta incluse) e alla magistratura. Il compito è esteso anche ai fornitori di contenuti (quindi Google, Facebook, ecc.), e il tutto sembra prendere la preoccupante forma di una censura e filtraggio preventivi, mentre rimane irrisolto il problema di chi poi decida, all’interno del mondo degli operatori del web, cosa sia illecito. Punto fondamentale, visto che i contenuti immessi dagli utenti (anche quelli illeciti) rappresentano una manifestazione dell’esercizio di libertà di
pensiero, costituzionalmente garantita, e che a decidere della limitazione di una tanto grande libertà non siano organi come la Magistratura o il Parlamento ma soggetti economici sarebbe davvero preoccupante (in pratica sarebbe legittimato su larga scala la già citata censura operata da Facebook su alcuni contenuti).
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Arrivava dal Tribunale di Monza una sentenza che condanna un utente di Facebook: un uomo pubblica sulla bacheca di una donna il seguente messaggio:” “Senti brutta troia strabica che nn sei altro... T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspaces, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi ...quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastiglie rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale... Mentos! Ah... Tutti i miei orgasmi erano finti ... =) ihoho”. Il giudice unico Piero Calabrò lo condanna a 15000 euro di multa più il pagamento delle spese processuali per ingiuria (art.594 c.p.) e diffamazione(art.505 c.p.). Il giudice emette la sentenza “alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging. Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti” dalla parte lesa. Le potenzialità di Facebook (e della Rete in generale) di diffusione virale di contenuti sembrano diventare un’aggravante del reato.
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Nella legge 94/2009, ultimo atto del “decreto sicurezza” varato nello stesso anno, rischiava di finire l’emendamento 50- bis proposto dall’onorevole Giuseppe D’Alia (Udc), con il quale si intendeva reprimere l’utilizzo di Internet per commettere reati di opinione come l’apologia di reato o l’istigazione a delinquere, conferendo al ministero dell’Interno il potere di imporre ai provider di rendere inaccessibili i contenuti ritenuti illegittimi entro 24 ore, a pena di una multa da 50 a 250 mila euro, e l'accusa di concorso in apologia o istigazione al reato in via telematica sulla rete Internet, imputazioni punite con il carcere . "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo Internet" al comma 1 recitava: "Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete Internet, il Ministro dell'Interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla Rete Internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine". L’emendamento, diventato art.60 nella prima formulazione della legge, è stato poi stralciato in aprile, a seguito di contro emendamenti che sottolineavano quale potere arbitrario sui contenuti della Rete venisse attribuito all’esecutivo, senza contare la velocità di circolazione dei contenuti stessi e la loro potenzialità di essere rimbalzati dovunque nel web.
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Progetto di legge “Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell’ingegno” presentato dall'On. Luca Barbareschi; mirante ad arginare la pirateria digitale attraverso la promozione della costituzione di “piattaforme telematiche nazionali”, attraverso le quali immettere e fruire in maniera legittima e gratuita opere di ingegno, assegnando ai provider l’obbligo di rendicontare gli utilizzi da parte degli utenti. La proposta era stata avanzata da Altroconsumo e appoggiata dalla Siae, ma quest’ultima ha successivamente preso le distanze dal testo approdato alla Camera, il che ne ha compromesso l’iter verso la pubblicazione in Gazzetta.
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Partenza dello “Schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE per il coordinamento comunitario di alcune disposizioni inerenti l’attività televisiva”, meglio noto come decreto Romani (dal nome del ministro Paolo Romani), ratificato a Montecitorio nell'aprile 2010. L’iniziale formulazione della normativa sembrava porre limitazioni estreme ai contenuti circolanti in Rete, tanto che alcune interpretazioni dipingevano uno scenario dove ogni blogger che voleva caricare un video avrebbe dovuto avere le stesse autorizzazioni delle emittenti tv; le modifiche seguite alle proteste hanno invece determinato le esclusioni appena citate. Tuttavia, restava incerta la posizione di Youtube e la partita è ancora aperta, soprattutto perché alcune deleghe che essa fa a organismi come l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni hanno portato la stessa Agcom a varare schemi di regolamento come quelli del 2011.
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